BONUS PSICOLOGO

AGGIORNAMENTO: NOVITÀ PER IL 2023

Dal 1 gennaio 2023 l’importo garantito ai beneficiari sale fino a 1.500 euro a persona. Inoltre, il bonus diventa strutturale, vale a dire che si potrà richiedere non solo nel 2023 ma anche nel 2024.

Attenzione però, per il 2023 sono stati stanziati solo 5 milioni di euro finora, mentre per il 2024 ammontano a 8 milioni. Una diminuzione notevole delle risorse considerando che nel 2022 la dotazione prevista dal DL milleproroghe era di 25 milioni di euro.

Questo cosa significa? Che a beneficiare del nuovo contributo saranno molte meno persone che in passato, visto che con ogni probabilità le domande si potranno presentare fino all’esaurimento dei fondi.

Chi può beneficiare del bonus?

Possono richiedere il bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica e con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

  • Se l’ISEE è inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 600 euro;
  • Se l’ISEE è compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 400 euro;
  • Se l’ISEE è superiore a 30.000 e non supera i 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 200 euro.

Come si ottiene il bonus da parte dei cittadini?

La richiesta del “bonus” è presentata in modalità telematica sul portale dell’INPS.

Graduatorie dei beneficiari:

A conclusione del periodo di presentazione delle domande (60 giorni a partire dalla data indicata dall’INPS e dal Ministero della salute tramite i propri siti internet), INPS redige le graduatorie e comunica un CODICE UNIVOCO ai beneficiari per attestare l’accoglimento della domanda specificando altresì l’importo totale del beneficio erogato. Il bonus dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Chi può erogare le prestazioni previste dal bonus?

Possono erogare le prestazioni finanziate dal bonus i professionisti privati iscritti all’albo degli psicologi e annotati come psicoterapeuti che abbiano aderito all’iniziativa “bonus psicologico”comunicando i propri dati al CNOP attraverso l’area riservata del sito http://www.psy.it.

Cosa deve fare il professionista contattato da un beneficiario e come ottenere l’onorario professionale?

Il cittadino beneficiario comunicherà al professionista il proprio codice univoco rilasciato dall’INPS.

Il professionista accederà alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indicherà l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.
ll professionista, erogata la prestazione, emetterà fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserirà nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente. INPS comunicherà al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

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